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PREMIO DI RISULTATO 2019

accordo del 30 luglio 2019

Sottoscritto, nella giornata di ieri, l’accordo di proroga del Premio di Risultato, anno 2019. Il confronto si è rilevato, sin dagli inizi, piuttosto complesso a causa della regolamentazione introdotta dalla Agenzia delle Entrate in materia di defiscalizzazione e decontribuzione dei premi di produttività (circolare 5/2018 e successivi approfondimenti). Imposta una nuova modalità di pagamento, con contestuale necessità di andare al superamento del sistema di anticipazione e conguaglio battente su due esercizi finanziari diversi. In virtù di tale prescrizione dell’Agenzia, la delegazione aziendale si è presentata al tavolo con una proposta iniziale orientata al pagamento delle spettanze legate all’Istituto in un’unica soluzione, concentrata in fase consuntiva ed erogata nel mese di giugno 2020. L’esito del negoziato, tuttavia, ha consentito di mantenere, anche per quest’anno, le condizioni di pagamento del Premio in due tranche, garantendo la periodicità delle erogazioni economiche, costruita nel tempo per il rafforzamento del salario con cadenza trimestrale, in concomitanza dei momenti dell’anno particolarmente impegnativi per le famiglie. Tale condizione verrà realizzata attraverso una erogazione straordinaria sottoforma di prestito, di entità pari al 50% dell’importo lordo spettante, la cui proposta verrà presentata ai lavoratori per il tramite di un comunicato, allegato al cedolino paga del mese di agosto. I relativi importi, erogati nel mese di settembre 2019, saranno recuperati all’atto della liquidazione del Premio, ossia a giugno del 2020. Trattasi di prestito concesso dall’Azienda, ad interessi zero, non costituente fonte reddituale e non rientrante nel circuito interbancario. Nel caso in cui il lavoratore non intenda accettare la proposta, dovrà formalizzare la non accettazione attraverso l’utilizzo di un format (sempre allegato al cedolino paga di agosto) che dovrà essere compilato e consegnato al Focal Point di competenza, entro il 9 settembre 2019. In caso di mancata accettazione del prestito, il Premio di Risultato sarà pagato in un’unica soluzione, a consuntivazione, nel mese di giugno 2020. Nonostante i risultati economici conseguiti dal Gruppo, la trattativa non ha consentito di ottenere alcun incremento, stante il principio della non sovrapposizione dei cicli negoziali (anno 2019, avvio fase di rinnovo contrattuale).

TRATTI SALIENTI DEL NEGOZIATO:

• Tutelate le assenze ai sensi dell’art.35 del vigente CCNL, fruite dalle lavoratrici vittime di violenza di genere;

• confermato un sistema di accesso a servizi di Welfare (in aggiunta alla Previdenza Complementare – Fondoposte – e al Fondo Sanitario), a cui collegare, oltre ai vantaggi della totale detassazione, ulteriori incentivazioni a carico dell’Azienda in favore dei lavoratori che decideranno, in forma volontaria, di destinare tutto o quota parte del premio in servizi Welfare ad elevato impatto sociale (educazione e istruzione, prestazioni di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti, mobilità, carrello della spesa, buoni carburante, etc.). A differenza dello scorso anno, il lavoratore potrà destinare in Welfare importi sino all’intero ammontare annuale del Premio (nel 2018 solo gli importi riferiti al conguaglio). Tale eventualità, nonostante gli indubbi vantaggi in termini fiscali e legati agli incentivi aziendali, peserà sulla retribuzione fissa del mese di giugno 2020, su cui graverà il recupero, per intero, dell’importo riscosso a titolo di prestito nel precedente mese di settembre;

• allargato il bacino dei potenziali destinatari. Il Premio sarà riconosciuto anche a coloro che risulteranno in servizio a dicembre 2019 e che risolveranno il proprio rapporto di lavoro prima del mese di giugno 2020, quindi prima del pagamento del Premio. Per coloro che andranno in esodo in tale perimetro temporale, gli importi connessi al PdR saranno riconosciuti in sede di definizione dell’incentivo. Per quanto, invece, attiene a quei lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro (sempre prima di giugno) per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici (Vecchiaia, Fornero, Quota Cento, Opzione Donna), nei confronti di costoro il Premio sarà erogato regolarmente, sempre nel mese di giugno 2020. Tale novità rappresenta un importante avanzamento rispetto alle precedenti previsioni, coerente con criteri improntati ad equilibrio ed equità.

Fissato un sistema di Relazioni Industriali che monitorerà, tempo per tempo, l’andamento dell’intero processo, con contestuale impegno assunto dalle parti ad incontrarsi entro l’anno per un rinnovo strutturale dell’intero sistema premiante per il successivo triennio 2020-2022 L’accordo è stato validato dal Coordinamento Nazionale delle RSU.

Roma, 31 luglio 2019

LE SEGRETERIE NAZIONALI

CISL SLP – SL CGIL – UIL POSTE – FAILP CISAL – CONFASL – UGL

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